Conto energia, nuovo decreto 19 febbraio 2007

I PANNELLI FOTOVOLTAICI

Energie Rinnovabili da Fonti Alternative

 

Per un Futuro Sostenibile

pannelli fotovoltaici

Legge Conto Energia Nuovo Decreto 2007

 

Il nuovo decreto Legge sul Conto Energia 2007 ( VEDI ANCHE IL DECRETO DEL 12 OTTOBRE 2006) e IL GSE ED IL NUOVO CONTO ENERGIA(pdf)

 

Il CONTO ENERGIA 2007 per lincentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici connessi alla rete ( D.I. in G.U. n.45- 23/02/07) prevede:

tariffe incentivanti pi vantaggiose per i piccoli impianti integrati negli edifici, tipicamente asserviti a utenze familiari; questo al fine di favorire una maggiore diffusione della tecnologia sul territorio e tra gli utenti, e nello stesso tempo per evitare loccupazione di suoli sfruttando le superfici esterne degli edifici con la giusta esposizione rispetto al sole;
tariffe incentivanti maggiorate del 5% per premiare le installazioni negli edifici pubblici (scuole, ospedali, enti locali di piccoli paesi), e quelle in sostituzione di coperture contenenti amianto (per esempio leternit);
tariffe ancora più alte sono possibili se linstallazione dellimpianto (fino a 20 kW) è accompagnata da un attestato di qualificazione/certificazione energetica dell'edificio.
procedure amministrative semplificate per ottenere gli incentivi;
di raggiungere un obiettivo di potenza fotovoltaica installata pari a 3000 MW al 2016.

Come si fa per accedere agli incentivi? A chi bisogna rivolgersi?

Lutente interessato può inoltrare una richiesta di connessione in rete alla Società Elettrica di Distribuzione locale (gestori di rete: Enel, ACEA, ecc.), con allegato progetto preliminare dellimpianto ed eventuale opzione per lo scambio sul posto per gli impianti fino a 20 kW, e poi procedere direttamente alla realizzazione dellimpianto, senza attendere nessuna autorizzazione.
L'utorità per l'Energia Elettrica e il Gas stabilirà a breve modi e tempi per eseguire la connessione ad opera della Società Elettrica.

Occorrono particolari permessi dallente locale ?

Gli impianti fotovoltaici godono di un regime di autorizzazione semplificato che si traduce nella necessità della sola DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) da presentare al Comune come per qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, a meno di ubicazione in aree protette.
Solo gli impianti di potenza superiore a 20 kW, non integrati e non parzialmente integrati, sono considerati industriali e pertanto soggetti alle verifiche ambientali (DPR 12/4/1996 e s.m.). Nei casi in cui la DIA non è sufficiente occorre comunque un unico provvedimento autorizzativo.

Chi pagherà gli incentivi del conto energia?

Il Gestore dei Servizi Elettrici (o Soggetto Attuatore) erogherà gli incentivi previsti.
Realizzato limpianto in conformità alle regole stabilite dal decreto, lutente (o Soggetto Responsabile) ha un tempo limite di 60 giorni per inviare una richiesta di concessione della tariffa incentivante al Gestore dei Servizi Elettrici, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio (progetto, collaudo e dichiarazioni). Il Gestore dei Servizi Elettrici, a seguito di istruttoria di compatibilità e comunque entro 60 giorni, comunica al Soggetto Responsabile la tariffa riconosciuta.

Come verranno pagati gli incentivi?

Entro il 24 aprile 2007, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas dovrà definire le modalità di erogazione degli incentivi con un provvedimento che aggiornerà quelli del Conto Energia relativi al 2005 e al 2006.

 

A quanto ammontano gli incentivi?

Le tariffe saranno applicate a tutta lenergia prodotta dagli impianti e sono stabilite in funzione della taglia e della tipologia di impianto. I maggiori vantaggi riguardano gli impianti con moduli che si integrano architettonicamente con le strutture.
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica sono indicate nella tabella seguente:

Tipologia

Impianti non integrati

Impianti parzialmente integrati

Impianti integrati

Potenza Impianto (kW)

Tariffe Incentivanti (/kWh)

 A) 1 < P ≤ 3

0,40

0,44

0,49

 B) 3 < P ≤ 20

0,38

0,42

0,46

 C) P >20

0,36

0,40

0,44

 

Gli impianti non integrati sono tipicamente quelli con i moduli fotovoltaici posti al suolo; si considerano non integrati anche gli impianti con i moduli posti su strutture edili o di arredo urbano realizzati senza accorgimenti di carattere estetico per ottimizzarne lintegrazione architettonica.
Gli impianti parzialmente integrati sono essenzialmente quelli con i moduli installati su tetti o facciate di edifici in modo complanare alle superfici, senza sostituire i materiali di rivestimento delle superfici delle pareti o dei tetti.
Gli impianti integrati sono quelli in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento degli edifici, assumendone le funzioni. In questo caso i moduli sono installati al posto di: tegole, vetri nelle facciate, elementi di balaustre, pannelli fonoassorbenti in barriere acustiche, ecc.
Tutte le tipologie riconosciute per gli impianti parzialmente integrati e integrati sono elencate in appendice al Decreto.

I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dellAutorità per lEnergia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano lenergia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dellart. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione totale ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
. edifici,
. fabbricati,
. strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base allultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).


La tariffa incentivante varia nel tempo? Quale è il beneficio economico complessivo?

L'incentivo per lutente va da 0,36 /kWh per i grandi impianti industriali fino a 0,49 /kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici.
A ciò si somma il risparmio conseguente allautoconsumo dellenergia prodotta (circa 0,18 /kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 /kWh).
Un impianto per uso domestico di 3 kW costa circa 21.000 e richiede una superficie di circa 30 mq per la sua installazione. Gli incentivi previsti dal Decreto consentono il recupero della spesa sostenuta per limpianto in non più di 10 anni. Nei successivi 10 anni limpianto consente di avere energia elettrica gratis e incassare annualmente una somma proporzionale allenergia prodotta, come per un qualsiasi altro investimento.
La tariffa riconosciuta inizialmente resta di valore costante nei 20 anni previsti dal decreto.

Ci sono limiti nella potenza dellimpianto?

L'impianto deve essere di potenza non inferiore ad 1 kW. Non è previsto un limite superiore.

Sono previste maggiorazioni dell' incentivo?
Si. È previsto un aumento del 5% in alcuni casi tra cui: impianti realizzati da scuole, ospedali, piccoli comuni (meno di 5000 abitanti), oppure impianti integrati che vanno a sostituire coperture in eternit (contenenti amianto) ed infine impianti di potenza superiore a 3 kW i cui soggetti responsabili siano classificati come autoproduttori, ovvero che consumano almeno il 70% della loro produzione (DL n.79/99). Queste maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Si parla di un ulteriore premio per alcuni impianti, di cosa si tratta?
È previsto un aumento dellincentivo, anche fino al 30% della tariffa riconosciuta, per i piccoli impianti (fino a 20 kW in regime di scambio sul posto) che alimentano le utenze di edifici sui quali sono stati effettuati anche interventi di risparmio energetico, per i quali occorre la certificazione energetica (DL n.192/2005 e s.m.). È possibile richiedere tale ulteriore incentivo anche successivamente alla data di inizio esercizio dellimpianto, e comunque a valle dellavvenuta Certificazione Energetica.

Le tariffe incentivanti sono cumulabili con altri incentivi?
Non è possibile cumulare le tariffe incentivanti con:

- finanziamenti pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo complessivo dellimpianto;
- i Certificati Verdi;
- i Certificati Bianchi;
- le detrazione fiscale previste dalla legge per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni).


Che aliquota di IVA si applica?
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dellIVA al 10% per gli impianti facenti uso di energia solare (DPR n.633/1972 e s.m.).

Ma fino a quando saranno finanziati gli impianti?
È stato fissato un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico da installare entro il 2016, dei quali 1200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento da definire successivamente. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW.

È sicuro laccesso agli incentivi?
SI. Saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici, anche quando sarà raggiunto il limite di 1200 MW di potenza incentivabile già finanziato. La data di raggiungimento dei primi 1200 MW, a partire dalla quale si calcoleranno i suddetti termini, sarà comunicata ufficialmente dal Gestore dei Servizi Elettrici sul proprio sito web (http://www.gsel.it/).

Gli impianti autorizzati nel conto energia precedente come vengono trattati?
Il Gestore dei Servizi Elettrici mantiene una contabilità e gestione separata per i due regimi di conto energia, quello esistente regolamentato dai Decreti 28/7/2005 e 6/2/2006, e quello futuro regolamentato dal nuovo Decreto.

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