Il “CONTO ENERGIA” 2007
per l’incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici connessi alla rete
( D.I. in G.U. n.45- 23/02/07) prevede:
- tariffe incentivanti per
i piccoli impianti integrati negli edifici,
tipicamente asserviti a utenze familiari, molto
più alte di quelle destinate ai grandi impianti
posizionati sul terreno; questo al fine di favorire
una maggiore diffusione della tecnologia sul
territorio e tra gli utenti, e nello stesso tempo per
evitare l’occupazione di suoli sfruttando le superfici
esterne degli edifici con la giusta esposizione
rispetto al sole;
- tariffe incentivanti
maggiorate del 5% per premiare le installazioni negli
edifici pubblici (scuole, ospedali, enti locali
di piccoli paesi), e quelle in sostituzione di
coperture contenenti amianto (per esempio l’eternit);
- tariffe ancora più alte
sono possibili se l’installazione dell’impianto (fino
a 20 kW) è accoppiata a interventi certificati per il
risparmio energetico (per esempio miglioramento
dell’isolamento termico con doppi vetri o doppi
infissi);
- procedure amministrative
semplificate per ottenere gli incentivi;
- di raggiungere un obiettivo
di potenza fotovoltaica installata pari a 3000 MW al
2016.
Come si fa per accedere
agli incentivi? A chi bisogna rivolgersi?
L’utente interessato può inoltrare una richiesta di
connessione in rete alla Società Elettrica di
Distribuzione locale (gestori di rete: Enel, ACEA,
ecc.), con allegato progetto preliminare dell’impianto
ed eventuale opzione per lo scambio sul posto per gli
impianti fino a 20 kW, e poi procedere direttamente alla
realizzazione dell’impianto, senza attendere nessuna
autorizzazione.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas stabilirà a
breve modi e tempi per eseguire la connessione ad opera
della Società Elettrica.
Occorrono particolari
permessi dall’ente locale ?
Gli impianti fotovoltaici godono di un regime di
autorizzazione semplificato che si traduce nella
necessità della sola DIA (Dichiarazione di Inizio
Attività) da presentare al Comune come per qualsiasi
intervento di manutenzione straordinaria, a meno di
ubicazione in aree protette.
Solo gli impianti di potenza superiore a 20 kW, non
integrati e non parzialmente integrati, sono considerati
“industriali” e pertanto soggetti alle verifiche
ambientali (DPR 12/4/1996 e s.m.). Nei casi in cui la
DIA non è sufficiente occorre comunque un unico
provvedimento autorizzativo.
Chi pagherà gli
incentivi del conto energia?
Il Gestore dei Servizi Elettrici (o Soggetto Attuatore)
erogherà gli incentivi previsti.
Realizzato l’impianto in conformità alle regole
stabilite dal decreto, l’utente (o Soggetto
Responsabile) ha un tempo limite di 60 giorni per
inviare una richiesta di concessione della tariffa
incentivante al Gestore dei Servizi Elettrici,
unitamente alla documentazione finale di entrata in
esercizio (progetto, collaudo e dichiarazioni). Il
Gestore dei Servizi Elettrici, a seguito di istruttoria
di compatibilità e comunque entro 60 giorni, comunica al
Soggetto Responsabile la tariffa riconosciuta.
Come verranno pagati
gli incentivi?
Entro il 24 aprile 2007, l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas dovrà definire le modalità di
erogazione degli incentivi con un provvedimento che
aggiornerà quelli del Conto Energia relativi al 2005 e
al 2006.
A quanto ammontano gli
incentivi?
Le tariffe saranno applicate a tutta l’energia
prodotta dagli impianti e sono stabilite in funzione
della taglia e della tipologia di impianto. I maggiori
vantaggi riguardano gli impianti con moduli che si
integrano architettonicamente con le strutture edili.
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai
sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in
funzione della classe di potenza degli impianti e del
livello di integrazione architettonica – sono indicate
nella tabella seguente:
|
Tipologia |
Impianti non integrati |
Impianti parzialmente integrati |
Impianti integrati |
|
Potenza
Impianto (kW) |
Tariffe
Incentivanti (€/kWh) |
| A) 1 < P ≤ 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
| B) 3 < P ≤ 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
| C) P >20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Gli “impianti non
integrati” sono tipicamente quelli con i
moduli fotovoltaici posti al suolo; si considerano
“non integrati” anche gli impianti con i moduli posti su
strutture edili o di arredo urbano realizzati senza
accorgimenti di carattere estetico per ottimizzarne
l’integrazione architettonica.
Gli “impianti parzialmente integrati”
sono essenzialmente quelli con i moduli installati
su tetti o facciate di edifici in modo complanare
alle superfici, senza sostituire i materiali di
rivestimento delle superfici delle pareti o dei
tetti.
Gli “impianti integrati” sono quelli in
cui i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali
di rivestimento degli edifici, assumendone le funzioni.
In questo caso i moduli sono installati al posto di:
tegole, vetri nelle facciate, elementi di balaustre,
pannelli fonoassorbenti in barriere acustiche, ecc.
Tutte le tipologie riconosciute per gli impianti
parzialmente integrati e integrati sono elencate in
appendice al Decreto.
-
I valori delle tariffe
sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati
in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di
emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal
decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre
2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno
degli anni di calendario successivi al 2008 (con
arrotondamento alla terza cifra decimale).
Le suddette tariffe sono incrementate del
5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra
decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
-
impianti maggiori di 3
kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui
soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica
prodotta in modo tale da conseguire il titolo di
autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.
Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
-
impianti i cui soggetti
responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di
qualunque ordine e grado o strutture sanitarie
pubbliche;
-
impianti integrati
(integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera b3) del
DM 19 febbraio 2007)in
sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto realizzati in superfici esterne
degli involucri di:
-
edifici,
-
fabbricati,
-
strutture edilizie di
destinazione agricola;
-
impianti i cui soggetti
sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse
Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una
loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
La tariffa incentivante
varia nel tempo? Quale è il beneficio economico
complessivo?
L’incentivo per l’utente va da 0,36 €/kWh per i grandi
impianti industriali fino a 0,49 €/kWh per i piccoli
impianti domestici integrati negli edifici.
A ciò si somma il risparmio conseguente all’autoconsumo
dell’energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le
famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa
energia (circa 0,09 €/kWh).
Un impianto per uso domestico di 3 kW costa circa 21.000
€ e richiede una superficie di circa 30 mq per la sua
installazione. Gli incentivi previsti dal Decreto
consentono il recupero della spesa sostenuta per
l’impianto in non più di 10 anni. Nei successivi 10 anni
l’impianto consente di avere energia elettrica gratis e
incassare annualmente una somma proporzionale
all’energia prodotta, come per un qualsiasi altro
investimento.
La tariffa riconosciuta inizialmente resta di valore
costante nei 20 anni previsti dal decreto.
Ci sono limiti nella
potenza dell’impianto?
L’impianto deve essere di potenza non inferiore ad 1 kW.
Non è previsto un limite superiore.
Sono previste
maggiorazioni dell’incentivo?
Si. È previsto un aumento del 5% in alcuni casi tra cui:
impianti realizzati da scuole, ospedali, piccoli comuni
(meno di 5000 abitanti), oppure impianti integrati che
vanno a sostituire coperture in eternit (contenenti
amianto) ed infine impianti di potenza superiore a 3 kW
i cui soggetti responsabili siano classificati come ”autoproduttori”,
ovvero che consumano almeno il 70% della loro produzione
(DL n.79/99). Queste maggiorazioni non sono tra loro
cumulabili.
Si parla di un
ulteriore premio per alcuni impianti, di cosa si tratta?
È previsto un aumento dell’incentivo, anche
fino al 30% della tariffa riconosciuta, per i
piccoli impianti (fino a 20 kW in regime di scambio
sul posto) che alimentano le utenze di edifici sui
quali sono stati effettuati anche interventi di
risparmio energetico, per i quali occorre la
certificazione energetica (DL n.192/2005 e s.m.). È
possibile richiedere tale ulteriore incentivo anche
successivamente alla data di inizio esercizio
dell’impianto, e comunque a valle dell’avvenuta
Certificazione Energetica.
Le tariffe incentivanti
sono cumulabili con altri incentivi?
Non è possibile cumulare le tariffe incentivanti con:
- finanziamenti pubblici in
conto capitale eccedenti il 20% del costo complessivo
dell’impianto;
- i Certificati Verdi;
-
i Certificati Bianchi;
- le detrazione fiscale
previste dalla legge per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio (ristrutturazioni).
Che aliquota di IVA si
applica?
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione
dell’IVA al 10% per gli impianti facenti uso di energia
solare (DPR n.633/1972 e s.m.).
Ma fino a quando
saranno finanziati gli impianti?
È stato fissato un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico
da installare entro il 2016, dei quali 1200 MW
incentivabili da subito e il resto sulla base di un
provvedimento da definire successivamente. Oggi in
Italia sono installati circa 50 MW.
È sicuro l’accesso agli
incentivi?
SI. Saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli
impianti completati dai privati entro i successivi 14
mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da
soggetti pubblici, anche quando sarà raggiunto il limite
di 1200 MW di potenza incentivabile già finanziato. La
data di raggiungimento dei primi 1200 MW, a partire
dalla quale si calcoleranno i suddetti termini, sarà
comunicata ufficialmente dal Gestore dei Servizi
Elettrici sul proprio sito web (http://www.gsel.it/).
Gli impianti
autorizzati nel conto energia precedente come vengono
trattati?
Il Gestore dei Servizi Elettrici mantiene una
contabilità e gestione separata per i due regimi di
conto energia, quello esistente regolamentato dai
Decreti 28/7/2005 e 6/2/2006, e quello futuro
regolamentato dal nuovo Decreto.