Il
CONTO ENERGIA 2007 per lincentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
connessi alla rete ( D.I. in G.U. n.45- 23/02/07) prevede:
- tariffe
incentivanti pi vantaggiose per i piccoli impianti integrati
negli edifici, tipicamente asserviti a utenze familiari;
questo al fine di favorire una maggiore diffusione della
tecnologia sul territorio e tra gli utenti, e nello stesso
tempo per evitare loccupazione di suoli sfruttando le
superfici esterne degli edifici con la giusta esposizione
rispetto al sole;
- tariffe
incentivanti maggiorate del 5% per premiare le installazioni
negli edifici pubblici (scuole, ospedali, enti locali
di piccoli paesi), e quelle in sostituzione di coperture
contenenti amianto (per esempio leternit);
- tariffe
ancora più alte sono possibili se linstallazione
dellimpianto (fino a 20 kW) è accompagnata da
un attestato di qualificazione/certificazione energetica
dell'edificio.
- procedure
amministrative semplificate per ottenere gli incentivi;
- di
raggiungere un obiettivo di potenza fotovoltaica installata
pari a 3000 MW al 2016.
Come
si fa per accedere agli incentivi? A chi bisogna rivolgersi?
Lutente interessato può inoltrare una richiesta
di connessione in rete alla Società Elettrica di
Distribuzione locale (gestori di rete: Enel, ACEA, ecc.),
con allegato progetto preliminare dellimpianto ed eventuale
opzione per lo scambio sul posto per gli impianti fino a
20 kW, e poi procedere direttamente alla realizzazione dellimpianto,
senza attendere nessuna autorizzazione.
LAutorità per lEnergia Elettrica e il Gas stabilirà
a breve modi e tempi per eseguire la connessione ad opera
della Società Elettrica.
Occorrono particolari permessi dallente locale
?
Gli impianti fotovoltaici godono di un regime di autorizzazione
semplificato che si traduce nella necessità della
sola DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) da presentare
al Comune come per qualsiasi intervento di manutenzione
straordinaria, a meno di ubicazione in aree protette.
Solo gli impianti di potenza superiore a 20 kW, non integrati
e non parzialmente integrati, sono considerati industriali
e pertanto soggetti alle verifiche ambientali (DPR 12/4/1996
e s.m.). Nei casi in cui la DIA non è sufficiente
occorre comunque un unico provvedimento autorizzativo.
Chi pagherà gli incentivi del conto energia?
Il Gestore dei Servizi Elettrici (o Soggetto Attuatore)
erogherà gli incentivi previsti.
Realizzato limpianto in conformità alle regole stabilite
dal decreto, lutente (o Soggetto Responsabile) ha un tempo
limite di 60 giorni per inviare una richiesta di concessione
della tariffa incentivante al Gestore dei Servizi Elettrici,
unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio
(progetto, collaudo e dichiarazioni). Il Gestore dei Servizi
Elettrici, a seguito di istruttoria di compatibilità
e comunque entro 60 giorni, comunica al Soggetto Responsabile
la tariffa riconosciuta.
Come verranno pagati gli incentivi?
Entro il 24 aprile 2007, lAutorità per lEnergia
Elettrica e il Gas dovrà definire le modalità
di erogazione degli incentivi con un provvedimento che aggiornerà
quelli del Conto Energia relativi al 2005 e al 2006.
A quanto ammontano gli incentivi?
Le tariffe saranno applicate a tutta lenergia prodotta
dagli impianti e sono stabilite in funzione della taglia
e della tipologia di impianto. I maggiori vantaggi riguardano
gli impianti con moduli che si integrano architettonicamente
con le strutture.
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi
del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della
classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione
architettonica sono indicate nella tabella seguente:
|
Tipologia |
Impianti non integrati |
Impianti parzialmente integrati |
Impianti integrati |
| Potenza
Impianto (kW) |
Tariffe
Incentivanti (/kWh) |
| A)
1 < P ≤ 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
| B)
3 < P ≤ 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
| C)
P >20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
|
Gli
impianti non integrati sono tipicamente
quelli con i moduli fotovoltaici posti al suolo; si considerano
non integrati anche gli impianti con i moduli posti su
strutture edili o di arredo urbano realizzati senza accorgimenti
di carattere estetico per ottimizzarne lintegrazione architettonica.
Gli impianti parzialmente integrati sono
essenzialmente quelli con i moduli installati su tetti o
facciate di edifici in modo complanare alle superfici, senza
sostituire i materiali di rivestimento delle superfici delle
pareti o dei tetti.
Gli impianti integrati sono quelli in
cui i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento
degli edifici, assumendone le funzioni. In questo caso i
moduli sono installati al posto di: tegole, vetri nelle
facciate, elementi di balaustre, pannelli fonoassorbenti
in barriere acustiche, ecc.
Tutte le tipologie riconosciute per gli impianti parzialmente
integrati e integrati sono elencate in appendice al Decreto.
- I
valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli
impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente
fra la data di emanazione della delibera 90/07 dellAutorità
per lEnergia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto
19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
- Per
gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe
sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario
successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra
decimale).
Le
suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi,
non cumulabili fra di loro:
- impianti
maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente,
i cui soggetti responsabili impiegano lenergia elettrica
prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori
(ai sensi dellart. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e
successive modifiche e integrazioni);
- impianti
i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie
di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti
integrati (integrazione totale ai sensi dellarticolo
2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione
di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
realizzati in superfici esterne degli involucri di:
- edifici,
- fabbricati,
- strutture
edilizie di destinazione agricola;
- impianti
i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti in base allultimo censimento ISTAT (incluse
Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano
una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
La
tariffa incentivante varia nel tempo? Quale è il
beneficio economico complessivo?
Lincentivo per lutente va da 0,36 /kWh per i grandi impianti
industriali fino a 0,49 /kWh per i piccoli impianti domestici
integrati negli edifici.
A ciò si somma il risparmio conseguente allautoconsumo
dellenergia prodotta (circa 0,18 /kWh per le famiglie),
o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09
/kWh).
Un impianto per uso domestico di 3 kW costa circa 21.000
e richiede una superficie di circa 30 mq per la sua installazione.
Gli incentivi previsti dal Decreto consentono il recupero
della spesa sostenuta per limpianto in non più di
10 anni. Nei successivi 10 anni limpianto consente di avere
energia elettrica gratis e incassare annualmente una somma
proporzionale allenergia prodotta, come per un qualsiasi
altro investimento.
La tariffa riconosciuta inizialmente resta di valore costante
nei 20 anni previsti dal decreto.
Ci
sono limiti nella potenza dellimpianto?
Limpianto deve essere di potenza non inferiore ad 1 kW.
Non è previsto un limite superiore.
Sono previste maggiorazioni dellincentivo?
Si. È previsto un aumento del 5% in alcuni casi tra
cui: impianti realizzati da scuole, ospedali, piccoli comuni
(meno di 5000 abitanti), oppure impianti integrati che vanno
a sostituire coperture in eternit (contenenti amianto) ed
infine impianti di potenza superiore a 3 kW i cui soggetti
responsabili siano classificati come autoproduttori, ovvero
che consumano almeno il 70% della loro produzione (DL n.79/99).
Queste maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
Si parla di un ulteriore premio per alcuni impianti,
di cosa si tratta?
È previsto un aumento dellincentivo, anche fino
al 30% della tariffa riconosciuta, per i piccoli impianti
(fino a 20 kW in regime di scambio sul posto) che alimentano
le utenze di edifici sui quali sono stati effettuati anche
interventi di risparmio energetico, per i quali occorre
la certificazione energetica (DL n.192/2005 e s.m.). È
possibile richiedere tale ulteriore incentivo anche successivamente
alla data di inizio esercizio dellimpianto, e comunque
a valle dellavvenuta Certificazione Energetica.
Le
tariffe incentivanti sono cumulabili con altri incentivi?
Non è possibile cumulare le tariffe incentivanti
con:
-
finanziamenti pubblici in conto capitale eccedenti il
20% del costo complessivo dellimpianto;
- i
Certificati Verdi;
- i
Certificati Bianchi;
- le
detrazione fiscale previste dalla legge per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni).
Che
aliquota di IVA si applica?
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dellIVA
al 10% per gli impianti facenti uso di energia solare (DPR
n.633/1972 e s.m.).
Ma fino a quando saranno finanziati gli impianti?
È stato fissato un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico
da installare entro il 2016, dei quali 1200 MW incentivabili
da subito e il resto sulla base di un provvedimento da definire
successivamente. Oggi in Italia sono installati circa 50
MW.
È sicuro laccesso agli incentivi?
SI. Saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli
impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi,
o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici,
anche quando sarà raggiunto il limite di 1200 MW
di potenza incentivabile già finanziato. La data
di raggiungimento dei primi 1200 MW, a partire dalla quale
si calcoleranno i suddetti termini, sarà comunicata
ufficialmente dal Gestore dei Servizi Elettrici sul proprio
sito web (http://www.gsel.it/).
Gli impianti autorizzati nel conto energia precedente
come vengono trattati?
Il Gestore dei Servizi Elettrici mantiene una contabilità
e gestione separata per i due regimi di conto energia, quello
esistente regolamentato dai Decreti 28/7/2005 e 6/2/2006,
e quello futuro regolamentato dal nuovo Decreto. |